Art. 7.
(Disposizioni previdenziali, assicurative e fiscali).

      1. Chiunque esercita la prostituzione è tenuto al pagamento degli oneri sanitari, degli oneri previdenziali e delle imposte sul reddito prodotto nell'esercizio dell'attività.
      2. Al fine degli adempimenti di cui al comma 1, con appositi decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le norme previdenziali, assicurative e fiscali relative a coloro che esercitano la prostituzione.